Il secondo ricorso

Ricorso presentato nel luglio 1946 al Ministro della Guerra, on. Cipriano Facchinetti

 Onorevole Signor Ministro,

sono il generale designato d’armata Carlo VECCHIARELLI e La prego di voler considerare quanto qui di seguito mi permetto di esporre alla S.V. On..

1) – Dopo l’esame del mio comportamento all’atto e dopo l’armistizio, ricevevo da cotesto Ministero comunicazione di collocamento in congedo assoluto, con decorrenza dal 28 agosto 1945, in applicazione degli articoli 2 e 5 del D.L.L. 11 ottobre 1944 N/o 257 (foglio N. 736 del 5 settembre 1945 – Ministero della Guerra – Gabinetto – Ufficio Generali).[1]

2) – Successivamente ero sottoposto al giudizio della Commissione Epurazione Personale Militare di cotesto stesso Ministero, essendo stato ad essa deferito dall’Alto Commissario aggiunto ai sensi dell’art. 41 D.L.L. N. 159 del 27 luglio 1944[2] e con riferimento all’art. 13 dello stesso decreto. [3]

La Commissione, con verbale dl seduta n. 552, deliberava non farsi luogo a procedere e non essere applicabile nei miei riguardi il 1/o capoverso dell’art. 22 D.L.L. n. 159 predetto.

3) – Trascorso il termine legale perché la deliberazione di cui al comma precedente diventasse definitiva, presentavo, in data 30 novembre 1945, un esposto al Ministero Guerra per invocare la revisione del mio caso e la revoca del provvedimento di cui al comma 1) della presente. E poiché non avevo avuto comunicazione alcuna dei gravami che potevano essermi stati fatti determinando il provvedimento stesso, fornivo, nell’esposto, schiarimenti necessariamente formulati su base ipotetica ed esponendo il desiderio di essere interrogato più a fondo.

4) – Non ho ricevuto finora alcuna risposta in merito. Debbo per altro ritenere che esso sia stato preso in considerazione, dato che il provvedimento preso a mio carico nell’agosto 1945 (comma 1/o della presente) non mi risulta sia stato ancora pubblicato nel B.U..

5) – Allo scopo di poter valermi – occorrendo – della facoltà consentita, secondo recente deliberazione del Consiglio dei Ministri,[4] ai colpiti dal D.L.L. 11 ottobre 1944 N/o 257, sono a pregare la S. V. On. affinché voglia compiacersi:

  1. farmi comunicare se e quale esito abbia avuto il mio esposto in data 30 – XI – 45;
  2. in caso di esito non favorevole, farmi dare comunicazione degli appunti specifici formulati, in definitiva, a mio carico perché io possa conferire all’eventuale nuovo reclamo la necessaria rispondenza ed efficacia.

Gradisca, Onorevole Signor Ministro, gli atti del mio più rispettoso ossequio.

                                               gen. Carlo Vecchiarelli

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[1]Tale Decreto aveva lo scopo di sancire d’autorità l’epurazione di coloro che venivano considerati compromessi col regime fascista, senza attendere che venisse effettuato il relativo giudizio da parte delle Commissioni appositamente costituite.

[2]Tale articolo definiva le competenze dell’Alto Commissario, vedi nota a pag. 348.

[3] L’art. 13 di tale Decreto stabiliva l’epurazione di coloro che “abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume indotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni”, cfr. la nota a pag. 349..

[4]Si fa riferimento al citato Decreto Legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, che consentiva agli epurati in base al D.L.L. 257 di fare ricorso.